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Real Casa Paternò Castello di Valencia


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Pretensioni Sovrane


Le pretensioni del Capo di Nome e d’Arme della Casa Reale si estrinsecano nell’esercizio di poteri Sovrani


E’ generalmente ammesso dal diritto nobiliare che il Capo di una dinastia già regnante, conservi jure sanguinis, cioè per diritto ereditario, la facoltà di conferire onori cavallereschi e nobiliari, detta jus honorum (come conferente egli è detto hons honorum, fonte di onori), conserva i suoi diritti sovrani indipendentemente da mutamenti politici e da considerazioni territoriali e tali diritti sono detti “di pretensione”, da cui il termine di Pretendente che indica chi li mantiene e/o esercita e li gode in perpetuo (cfr. Renato de Francesco, La legittimità e Validità in Italia degli Ordini Cavallereschi “non nazionali”, Ed. Ferrari, Roma, p. 10).

Secondo il Salvioli (Storia del Diritto Italiano, Utet 1930, p. 272), la sovranità, quale elemento della potestà statuale, scaturì dalla lotta dei sovrani contro i feudatari e dovette il suo carattere di necessità, alla concentrazione dello Stato nelle mai del Monarca. “Nata da origini feudali, questa potestà, continuò a portare l’impronta, considerandosi essa quella proprietà personale del Principe; donde la sua trasmissibilità per diritto ereditario e la sua perpetuità”. Per questa teoria il Principe, logicamente, conserva sempre la sovranità anche quando non sia più regnante (E. Furnò, op. cit).

Poiché il Sovrano accentra in sé tutti i poteri, egli ha il comando politico, jus imperii, quello civile e militare, jus gladii, il diritto al rispetto e agli onori del rango jus maiestatis ed infine quello di premiare con onori e privilegi, jus honorum (v. G.B. Ugo, Bascape, Gorino-Causa, Nasalli Rocca, Zeininger, De Francesco).

Il Sovrano sia regnante che pretendente, non solo può conferire, in particolare gli Ordini di collazione dinastica, ma può crearne anche nuovi e ripristinare quegli Ordini che furono fondati dai suoi Avi (questo principio è confermato in Italia anche da sentenze della Suprema Corte di Cassazione), senza alcuna considerazione del fatto che, a causa di vicissitudini successorie e politiche, taluni di quegli Ordini, siano passati ad altre Dinastie.

La Legge italiana del 1953 ammette l’esistenza di Ordini non nazionali e li distingue da quelli Statuali, come conferiti da altri che non siano privati, enti o associazioni.In particolare ci interessiamo a quelli che hanno come fondatori dei Dinasti, che non siano regnanti: sempre secondo la summenzionata Legge tali Ordini sono legittimamente conferiti e pertanto validi.

E’ chiaro come il concetto di sovranità, abbia esplicazioni diverse nel caso in cui ci si riferisce alla sovranità di uno Stato moderno, oppure alla sovranità di un Pretendente. Generalmente parlando, la sovranità di uno Stato, viene esercitata nell’ambito di un territorio, in un contesto internazionale,su una popolazione (i sudditi di una monarchia assoluta o i cittadini di una repubblica democratica). Nel caso di un Pretendente, la sovranità non viene esercitata né nell’ambito di un territorio, né su una popolazione, né in un contesto internazionale.

L’assenza di un territorio non viene riconosciuta come determinante; il suo possesso è infatti soggetto a vicissitudini politiche, che non influiscono sul diritto e sulla legittimità delle pretensioni. Nel caso del Pretendente, al concetto di popolazione, si sostituisce quello di “sostenitori”: più persone che con mezzi vari sostengono la “causa” del Pretendente. Il contesto internazionale è soggetto a valutazioni politiche ed al relativo “comportamento dichiarativo” dei governi, i quali, in una mutata natura degli Stati (la “volontà popolare” ha sostituito il “diritto divino” dei Sovrani), non riconoscono le “pretensioni” di Case Sovrane già regnanti, se non quando esse rientrano nel perseguimento di ben precisi fini di politica internazionale.

Si spiega come ormai da qualche secolo i moderni Stati non “riconoscano” né pretendenti, né Ordini cavallereschi non nazionali.

Ciò, nel caso di molti Ordini, o di Case Sovrane già regnanti, non vuol dire che siano ristrette in un limbo di pergamene e di orpelli veramente gratificanti. Titoli ed Ordini conferiti dal Capo di Nome e d’Arme della Real Casa d’Aragona, onorano alte personalità religiose, della diplomazia, politiche, della cultura e dell’arte, in ogni parte del mondo.

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